La scelta della cremazione deve essere fatta in vita in modo da garantire il rispetto delle proprie volontà.
L'autorizzazione alla cremazione può essere ottenuta mediante:
1) l'iscrizione, in vita, all'ente morale SO.Crem. Tale iscrizione costituisce, ai sensi di legge, la volontà manifesta per la cremazione;
2) un testamento olografo depositato presso un notaio nel quale viene espressa la volontà di cremazione. Tale testamento, per essere valido, deve essere pubblicato dal notaio una volta avvenuto il decesso.
3) presentazione da parte di un parente dell'istanza di cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
Affido delle ceneri
Per ottenere in affidamento l'urna contenente le ceneri è sufficiente presentare apposita domanda, firmata dal parente più prossimo del defunto, al Comune dove è avvenuto il decesso. Nel momento in cui l'urna viene affidata all'avente titolo, costui si impegnerà ad averne cura e a custodirla presso la propria residenza.
Dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri si può ottenere esclusivamente se esiste la volontà scritta in vita dal defunto.
La dispersione può vvenire con cassetta biodegradabile per i dolenti che non desiderano vedere le ceneri, oppure con cassetta in zinco da riportare, finita la cerimonia, obbligatoriamente al Cimitero unitamente al verbale di avvenuta dispersione entro 5 giorni dall'operazione.
La dispersione è regolata dalle seguenti disposizioni:
La dispersione in mare: obbligo di avvisare la Capitaneria di Porto; deve svolgersi ad una distanza dalla costa compresa tra i 500 ed i 1000 mt., non in area portuale, e l'imbarcazione utilizzata deve navigare ad almeno 3 nodi di velocità.
La dispersione in natura (montagna, campagna, fiumi, laghi) deve essere effettuata lontano dai centri ed insediamenti abitativi ed è autorizzata, nel luogo e nei tempi, dal Comune di destinazione delle ceneri.